Legge 20 Luglio 2004, n. 178
Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali nonche' di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate
(G.U. 31 luglio 2004,
n. 178)
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il
titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente:
«TITOLO IX-BIS. DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). Chiunque, per crudelta' o senza
necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi
a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudelta' o senza
necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne
profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove,
organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone
armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter,
544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. e' altresi' disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In
caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita'
medesime».
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e' punito»
sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato».
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. e' vietato
utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel
territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo
l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli
animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno».
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo
4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai
sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con
la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale»
sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;
c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 727».
Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e
le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli
alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto,
anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di
prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali
e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento
dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia
municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi
dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di
cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente
legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

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